Art. 18. E' compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilita' e delle comunicazioni e la realizzazione di ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunita' regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio. La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunita' per assicurare servizi idonei a garantire la piu' ampia mobilita' individuale e collettiva.