(Statuto - art. 19)
                              Art. 19. 
 
  La  Regione  promuove  adeguate  politiche  di  intervento  per  lo
sviluppo economico nei settori agricolo, montano e  forestale  e  per
l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori  della  terra  e
delle comunita'  montane,  anche  per  mezzo  della  riqualificazione
professionale. 
  La Regione considera la proprieta' diretto-coltivatrice, singola  o
associata,   come   elemento    fondamentale    per    lo    sviluppo
dell'agricoltura  umbra,  adotta  programmi  di  riforma  agraria  in
applicazione del disposto degli articoli 42, secondo e terzo comma, e
44 della Costituzione. 
  La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli
enti pubblici, le organizzazioni dei  lavoratori,  dei  produttori  e
della cooperazione ed interviene con adeguate misure per l'incremento
delle attivita' di trasformazione.