(Statuto - art. 21)
                              Art. 21. 
 
  La  Regione   riconosce   il   valore   e   l'importante   funzione
dell'attivita' artigiana, e ne promuove lo sviluppo. 
  Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione. 
  Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli
artigiani.