(Statuto - art. 22)
                              Art. 22. 
 
  La Regione promuove il turismo come godimento  umano  dell'ambiente
storico e naturale umbro, e predispone  l'ordinata  espansione  degli
appositi servizi, delle attrezzature e dell'attivita' alberghiera. 
  La Regione assicura la  conservazione  e  la  ricostituzione  della
flora e del patrimonio faunistico, anche disciplinando la caccia e la
pesca.