Art. 22. La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale umbro, e predispone l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attivita' alberghiera. La Regione assicura la conservazione e la ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico, anche disciplinando la caccia e la pesca.