Art. 27. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. I Consiglieri regionali che, senza giustificato motivo, per piu' riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non partecipino alle sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.