(Statuto - art. 27)
                              Art. 27. 
 
  I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle  sedute
del Consiglio e di partecipare  ai  lavori  delle  Commissioni  delle
quali fanno parte. 
  I Consiglieri regionali che, senza giustificato  motivo,  per  piu'
riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non  partecipino  alle
sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni  previste
dal Regolamento interno.