(Statuto - art. 28)
                              Art. 28. 
 
  I  Consiglieri  regionali  hanno  diritto  di  interrogazione,   di
interpellanza e di mozione.  Hanno  diritto,  altresi',  di  ricevere
dall'Ufficio di Presidenza e dalla  Giunta  notizie,  informazioni  e
documenti utili all'espletamento del loro mandato. 
  I Consiglieri regionali hanno inoltre  diritto  di  ricevere  dagli
Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti  o  delegati  dalla
Regione, tutte le informazioni necessarie  all'esercizio  delle  loro
funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di  qualsiasi  specie
attinenti agli affari regionali. 
  E' facolta' del Presidente della Giunta  regionale  di  qualificare
con apposito provvedimento come "riservati" gli atti e  le  procedure
regionali la cui  conoscenza  avrebbe  gravi  ripercussioni  negative
sugli interessi patrimoniali della Regione. I  Consiglieri  regionali
possono comunque richiedere ed ottenere dal  Consiglio  regionale  il
consenso per la visione degli atti riservati.