Art. 32. In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne' ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 25.