(Statuto - art. 32)
                              Art. 32. 
 
  In  caso  di  morte,  decadenza,  dimissioni  di   un   Consigliere
regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo  sostituisce  con
chi ne' ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento  in  cui
il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione. 
  Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 25.