(Statuto - art. 34)
                              Art. 34. 
 
  Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede  alla  elezione,
nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente,
da due Vice Presidenti e da due segretari. 
  All'elezione si procede con tre  votazioni  separate,  a  scrutinio
segreto, nelle quali ciascun Consigliere vota per un solo nome.  Sono
proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero
di voti. A parita' di voti viene  proclamato  eletto  il  Consigliere
piu' anziano di eta'. 
  I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica  un  anno  e
sono rieleggibili.