Art. 34. Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede alla elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due segretari. All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun Consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti viene proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.