(Statuto - art. 40)
                              Art. 40. 
 
  Il  Consiglio  regionale  ha  l'autonomia  funzionale  e  contabile
interna necessaria  al  libero  esercizio  delle  sue  funzioni,  che
esercita nel rispetto della Costituzione e  del  presente  Statuto  e
sulla base del Regolamento interno. 
  I Consiglieri si costituiscono in gruppi.