(Statuto - art. 44)
                              Art. 44. 
 
  Il  Consiglio  regionale  istituisce  nel  suo   seno   Commissioni
permanenti secondo le norme del Regolamento interno. 
  Le  Commissioni  esaminano  preventivamente  i  disegni  di  legge,
svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di  competenza
del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e
dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attivita'  amministrativa
della Regione riservata al Consiglio regionale. 
  Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le  Commissioni
riferiscono al Consiglio regionale sulla  attuazione  delle  delibere
consiliari e dei piani e  programmi  regionali,  sull'amministrazione
regionale, sulla gestione del bilancio e  del  patrimonio  regionale,
sullo  esercizio  delle  funzioni  delegate  agli  enti  locali,  sul
funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione. 
  Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie
riunioni del Presidente e dei membri della  Giunta,  nonche',  previa
comunicazione    alla    Giunta,    di    titolari    degli    uffici
dell'amministrazione regionale, e degli  amministratori  e  dirigenti
degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre  facolta'
di chiedere l'esibizione di atti e documenti. 
  Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto
d'ufficio. 
  Nell'esercizio delle loro funzioni  le  Commissioni  si  avvalgono,
d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. 
  L'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  coordina  il  lavoro  delle
Commissioni e assicura i mezzi necessari  per  lo  adempimento  delle
loro funzioni. 
  Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette  ad  acquisire
notizie e documenti utili all'attivita' del Consiglio, e, a tal fine,
procedono alla consultazione degli enti  locali,  dei  sindacati,  di
altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.