Art. 48. La Giunta e' eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente della Giunta stessa, con votazione a scrutinio palese per appello nominale, con le modalita' di cui all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla base di liste contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi assumera' la carica di Vice Presidente. Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.