(Statuto - art. 48)
                              Art. 48. 
 
  La Giunta e' eletta dal  Consiglio  regionale  nel  suo  seno  dopo
l'elezione del  Presidente  della  Giunta  stessa,  con  votazione  a
scrutinio palese per  appello  nominale,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla  base  di  liste
contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi
assumera' la carica di Vice Presidente. 
  Risultano eletti i Consiglieri  compresi  nella  lista,  che  abbia
riportato  il  voto  favorevole  della   maggioranza   assoluta   dei
Consiglieri assegnati alla Regione.