(Statuto - art. 49)
                              Art. 49. 
 
  La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione  della  proposta  di
revoca, l'accettazione delle  dimissioni,  o  il  voto  negativo  del
Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'art. 51, la Giunta e
il  suo  Presidente  provvedono  solo  agli   affari   di   ordinaria
amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e della  nuova
Giunta.