(Statuto - art. 51)
                              Art. 51. 
 
  In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in
carica della Giunta e'  subordinata  alla  elezione,  entro  quindici
giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente  di  un
candidato che preventivamente dichiari di collegarsi con la Giunta in
carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o  di  morte
del Presidente. 
  Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta
hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. 
  In tale ipotesi  il  Consiglio  non  puo'  deliberare  alcun  altro
oggetto prima della elezione  del  nuovo  Presidente  e  della  nuova
Giunta. 
  Le dimissioni del Presidente e della Giunta non  sono  obbligatorie
per voti contrari del Consiglio su  una  proposta  della  Giunta.  Il
Presidente puo' tuttavia, su delibera della  Giunta,  subordinare  la
sua permanenza in carica e quella della  Giunta  all'accoglimento  di
sue proposte, con i limiti stabiliti dal Regolamento interno.