(Statuto - art. 52)
                              Art. 52. 
 
  Il  Presidente  del  Consiglio  regionale  cui  sia  stato  rivolto
l'invito a sostituire  la  Giunta  regionale  o  il  suo  Presidente,
previsto dal primo comma dell'articolo 126 della  Costituzione,  deve
disporre la convocazione del Consiglio  in  via  straordinaria  entro
cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e quindicesimo giorno
dall'arrivo dell'invito stesso.