Art. 52. Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, deve disporre la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.