Art. 53. Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta. Se la Giunta si riduce a meno della meta' dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalita' di cui all'articolo 48.