(Statuto - art. 53)
                              Art. 53. 
 
  Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un  componente  la
Giunta, il Presidente della Giunta  ne  propone  la  sostituzione  al
Consiglio, affidando nel frattempo  le  relative  funzioni  ad  altro
componente la Giunta. 
  Se la Giunta si riduce a meno della meta'  dei  propri  membri,  il
Consiglio la rinnova per intero con le modalita' di cui  all'articolo
48.