Art. 54. Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi e i regolamenti regionali; c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica; d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno; e) sottoscrive gli atti della Regione; f) sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta; g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; h) presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonche' annualmente una relazione sulla attivita' della amministrazione regionale; i) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta; l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.