(Statuto - art. 54)
                              Art. 54. 
 
  Il Presidente della Giunta: 
    a) rappresenta la Regione; 
    b) promulga le leggi e i regolamenti regionali; 
    c) dirige le funzioni amministrative delegate  dallo  Stato  alla
Regione essendone responsabile verso  il  Consiglio  regionale  e  il
Governo della Repubblica; 
    d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del
giorno; 
    e) sottoscrive gli atti della Regione; 
    f) sopraintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei
membri della Giunta; 
    g) ha la  rappresentanza  in  giudizio  della  Regione  e,  salvo
riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria  i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; 
    h) presenta al Consiglio gli atti che  la  Giunta  deve  o  vuole
sottoporre  all'approvazione  o   comunque   alla   discussione   del
Consiglio; nonche' annualmente una relazione  sulla  attivita'  della
amministrazione regionale; 
    i) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta; 
    l)   esercita   le   altre   attribuzioni   conferitegli    dalla
Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. 
  Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio  operato  di
fronte al Consiglio.