(Statuto - art. 58)
                              Art. 58. 
 
  Gli  uffici  di  Presidente  e  di  componente  della  Giunta  sono
incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico, comunque
dipendente o controllato dalla Regione. 
  Sono  altresi'   incompatibili   con   l'ufficio   di   Consigliere
provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre  ventimila
abitanti.