Art. 6. La Regione concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa. Promuove servizi di assistenza sociale secondo programmi di intervento approvati con legge regionale. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione. Istituisce con legge il servizio sanitario regionale e, nell'ambito della programmazione regionale, ne determina la struttura, articolata in unita' locali, con la partecipazione dei cittadini e degli enti locali territoriali; fissa le competenze del servizio e detta norme per il suo autonomo funzionamento.