(Statuto - art. 6)
                               Art. 6. 
 
  La Regione concorre alla edificazione di un  sistema  di  sicurezza
sociale fondato sulla esigenza di assicurare a  tutti  una  esistenza
libera e dignitosa. 
  Promuove  servizi  di  assistenza  sociale  secondo  programmi   di
intervento approvati con legge regionale. 
  Tutela la salute  dei  cittadini  in  tutti  i  suoi  aspetti,  con
particolare riguardo al momento della prevenzione. 
  Istituisce con legge il servizio sanitario regionale e, nell'ambito
della programmazione regionale, ne determina la struttura, articolata
in unita' locali, con la partecipazione dei cittadini  e  degli  enti
locali territoriali; fissa le competenze del servizio e  detta  norme
per il suo autonomo funzionamento.