(Statuto - art. 60)
                              Art. 60. 
 
  Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non  sia  stata  presa
alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta
e' iscritta  di  diritto  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio,  e
discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. 
  Le proposte d'iniziativa popolare  sono  in  ogni  caso  sottoposte
all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.