Art. 60. Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio, e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte d'iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.