(Statuto - art. 65)
                              Art. 65. 
 
  La promulgazione e l'entrata  in  vigore  di  una  legge  regionale
possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di  cui  agli
articoli precedenti, qualora la legge stessa sia  dichiarata  urgente
dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione  e
il Governo della Repubblica lo consenta.