(Statuto - art. 66)
                              Art. 66. 
 
  Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello  articolo  117
della Costituzione sono approvate con legge regionale. 
  I Regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo  121
della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio  regionale  e  sono
promulgati dal Presidente della Giunta e  pubblicati  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  Salvo quanto disposto dal presente  articolo,  il  procedimento  di
formazione dei regolamenti e' disciplinato  dal  Regolamento  interno
del Consiglio regionale.