(Statuto - art. 67)
                              Art. 67. 
 
  Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o
di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di  10.000
elettori aventi il diritto di  elettorato  attivo  per  il  Consiglio
regionale umbro, o quando lo richiedano un  Consiglio  provinciale  o
tanti Consigli comunali che  rappresentino  almeno  un  quinto  della
popolazione della Regione, che deliberino la proposta  a  maggioranza
di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o
provinciale. 
  Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi
regionali  tributarie  e  di  bilancio.  Non  e'   ammesso   altresi'
referendum  abrogativo   delle   leggi   regionali   sull'urbanistica
approvate con maggioranza di due terzi dei  componenti  il  Consiglio
regionale. 
  Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme
regolamentari  meramente  esecutive  di  norme  legislative,  se   la
proposta non riguarda anche le relative norme legislative. 
  Il referendum non puo' essere richiesto nei sei mesi precedenti  la
scadenza  del  Consiglio  regionale  e  nei   sei   mesi   successivi
all'elezione del Consiglio regionale stesso. 
  Hanno diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i  cittadini
chiamati ad eleggere il Consiglio regionale. 
  La proposta soggetta a referendum e' approvata  se  ha  partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e'  raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi. 
  L'approvazione della proposta produce il  venir  meno  della  norma
oggetto di referendum, a partire dal sessantesimo  giorno  successivo
alla  pubblicazione  del  risultato  del  referendum  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  Le ulteriori modalita' attuative del referendum sono  stabilite  da
apposita legge regionale.