Art. 67. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale. Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. Non e' ammesso altresi' referendum abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative. Il referendum non puo' essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio regionale stesso. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di referendum, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le ulteriori modalita' attuative del referendum sono stabilite da apposita legge regionale.