Art. 69. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'articolo 39, appartiene ai soggetti indicati nell'articolo 59, che la esercitano con le modalita' ivi previste. Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67. E' in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.