(Statuto - art. 69)
                              Art. 69. 
 
  L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale
di rilevante  importanza,  di  cui  all'articolo  39,  appartiene  ai
soggetti  indicati  nell'articolo  59,  che  la  esercitano  con   le
modalita' ivi previste. 
  Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a
referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67. 
  E' in ogni caso escluso il referendum abrogativo  su  provvedimenti
amministrativi  di   mera   esecuzione   di   norme   legislative   e
regolamentari.