(Statuto - art. 7)
                               Art. 7. 
 
  La Regione,  per  rendere  effettivo  il  diritto  di  accesso  dei
cittadini  ad  ogni  ordine  e  grado  dell'istruzione,  concorre   a
rimuovere gli ostacoli che di fatto  lo  limitano  e  predispone  con
legge adeguati servizi di assistenza scolastica.