(Statuto - art. 71)
                              Art. 71. 
 
  La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118  della
Costituzione, nonche' la eventuale  sua  revoca,  sono  disposte  con
legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di  eguale
livello istituzionale. 
  Per la revoca non riguardante la generalita' degli enti delegati e'
richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati  alla
Regione, previa audizione degli enti interessati. 
  La delega e', di norma, a tempo  indeterminato  in  relazione  alla
natura delle funzioni delegate. 
  Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie  agli
enti locali, ne  determinano  il  contenuto,  ne  fissano  la  durata
eventuale  e  stabiliscono  i  limiti  dei   poteri   di   indirizzo,
coordinamento  e  vigilanza  del  Consiglio,  della   Giunta   ed   i
presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresi', i  conseguenti
rapporti finanziari. 
  La Regione per  l'utilizzazione  degli  uffici  degli  enti  locali
osserva, in quanto applicabili,  i  principi  di  cui  ai  precedenti
commi.