Art. 72. Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dello articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali sub-provinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. La legge regionale disporra' che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.