(Statuto - art. 72)
                              Art. 72. 
 
  Il  controllo  sugli  atti  degli  enti  locali,  compresi   quelli
deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla  Regione,  e'
esercitato da un organo della Regione, costituito nei  modi  previsti
dalla  legge  dello  Stato,  a  norma  dello   articolo   130   della
Costituzione. 
  Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli
atti dei Comuni e degli altri enti locali sub-provinciali  si  svolge
in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. 
  La legge regionale disporra' che  il  controllo  avvenga  in  forma
ulteriormente decentrata.