(Statuto - art. 75)
                              Art. 75. 
 
  L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al  31
dicembre. 
  Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre
e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al  bilancio
preventivo  della  Regione  devono  essere  allegati  i  bilanci   di
previsione degli enti istituiti dalla Regione. 
  Il  Consiglio  regionale  puo'  deliberare  con  legge  l'esercizio
provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi. 
  Il conto consuntivo deve essere presentato dalla  Giunta  regionale
non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere  accompagnato
dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.