(Statuto - art. 76)
                              Art. 76. 
 
  Per il controllo  della  gestione  finanziaria  della  Regione,  il
Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri
della Giunta regionale, tre revisori dei conti. 
  L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere  vota
per un solo nome. 
  Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior
numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il Consigliere
piu' anziano di eta'. 
  I revisori dei conti durano in carica  un  anno  e  possono  essere
rieletti alla scadenza.