Art. 78. La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonche' le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica. L'ordinamento del personale regionale e' regolato dai seguenti principi: a) dall'accesso nell'Amministrazione mediante pubblico concorso; b) da qualifiche funzionali alle quali si accede mediante pubblico concorso; c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva; d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianita' di servizio e al merito, valutato con criteri obbiettivi per qualita' ed efficienza; e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unita' organizzativa, delle competenze e delle responsabilita' proprie di ciascuna qualifica. E' ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacita'. La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.