(Statuto - art. 78)
                              Art. 78. 
 
  La  legge  regionale  determina  la   costituzione   degli   uffici
regionali, lo stato giuridico, il  trattamento  economico,  il  ruolo
organico del personale, le norme per  l'inquadramento  nella  Regione
del personale delle amministrazioni  dello  Stato  e  di  altri  enti
pubblici, nonche' le norme per l'inquadramento degli  uffici  statali
ad essa trasferiti con legge della Repubblica. 
  L'ordinamento del personale  regionale  e'  regolato  dai  seguenti
principi: 
    a) dall'accesso nell'Amministrazione mediante pubblico concorso; 
    b)  da  qualifiche  funzionali  alle  quali  si  accede  mediante
pubblico concorso; 
    c)  dallo  stipendio  onnicomprensivo  che  attua  la   chiarezza
retributiva; 
    d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito  della
qualifica in base all'anzianita' di servizio e  al  merito,  valutato
con criteri obbiettivi per qualita' ed efficienza; 
    e)  dalla  precisa  determinazione,  nel  quadro   della   unita'
organizzativa, delle competenze e delle  responsabilita'  proprie  di
ciascuna qualifica. 
  E' ammesso il  conferimento  di  incarichi  specifici  per  periodi
determinati a persone di comprovata capacita'. 
  La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei  diritti  sindacali
del proprio personale.