(Statuto - art. 79)
                              Art. 79. 
 
  Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate  dal  Consiglio
regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. 
  Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque  giorni
dalla deliberazione e sono promulgate  dal  Presidente  della  Giunta
entro  dieci  giorni  dall'entrata   in   vigore   della   legge   di
approvazione. 
  L'abrogazione totale dello Statuto non e' ammessa,  se  non  previa
deliberazione di un nuovo Statuto.