Art. 9. La Regione riconosce nell'attivita' culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee. La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio. La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.