(Statuto - art. 9)
                               Art. 9. 
 
  La  Regione  riconosce  nell'attivita'  culturale,  nella   pratica
sportiva dilettantistica,  nell'impiego  del  tempo  libero,  momenti
essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona
umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate  ed
iniziative idonee. 
  La   Regione   riconosce   il   valore   sociale   delle   ricerche
archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e
concorre a regolarne l'esercizio. 
  La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.