Art. 10.

  Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione,
sanzioni  e  contenzioso  saranno  intese  ad  adeguare la disciplina
vigente  alle  riforme previste dalla presente legge, a facilitare la
individuazione  dei  contribuenti  e  la  rilevazione  della  materia
imponibile,  ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione
e  la  tutela  dei  contribuenti, a semplificare i rapporti tributari
nelle varie fasi.
  Dovranno in particolare essere stabiliti:
    1)   una  migliore  disciplina  dell'obbligo  e  dei  termini  di
presentazione  della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto
di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di
capacita'   contributiva.   Saranno   esonerate   dall'obbligo  della
dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;
    2)  il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le
speciali  dichiarazioni  prescritte  ai  fini  di  singoli  tributi e
l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio
di  oggettiva unitarieta' e interdipendenza della base imponibile dei
vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza
degli accertamenti;
    3)  la  partecipazione  dei  comuni  all'accertamento dei redditi
delle   persone   fisiche,   mediante  la  segnalazione  all'anagrafe
tributaria   di  dati  e  notizie  relativi  ai  soggetti  residenti,
possidenti  od  operanti  nei  rispettivi  territori  e  la eventuale
integrazione  degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie
annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione
annuale  sara'  destinata  al  comune.  Gli uffici distrettuali delle
imposte  dirette  porteranno  a  conoscenza dei comuni le proposte di
accertamento,   ed   in  merito  a  queste  i  comuni  stessi,  anche
avvalendosi  dei  consigli  tributari  che  essi  hanno  facolta'  di
istituire,  potranno,  entro  il  termine  perentorio  di  45 giorni,
formulare  proposte  motivate di aumento degli imponibili. Decorso il
predetto  termine,  gli  uffici  delle  imposte  provvederanno in via
definitiva  agli  accertamenti  per  i  quali o non siano intervenute
proposte  di  variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte
del  comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento
non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di
una apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero
massimo  di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle
imposte  e composta per meta' da rappresentanti dell'ufficio stesso e
per  meta'  da  rappresentanti  del  comune  di domicilio fiscale del
contribuente.   La   commissione   determinera',   entro  il  termine
perentorio  di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso
inutilmente  tale  termine  l'ufficio  delle  imposte procedera' alla
notifica   dell'accertamento  del  reddito  imponibile  autonomamente
determinato.  Forme  analoghe  di  partecipazione dei comuni, tenendo
presenti  le  norme  dell'articolo  6  della  presente legge, saranno
previste  per  l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore
degli  immobili  delle  persone  fisiche.  I comuni potranno altresi'
segnalare  all'anagrafe  tributaria  dati  e  notizie  relativi  alle
persone  giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi
territori;
    4)  il  perfezionamento  del sistema di accertamento in base alla
contabilita' e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto
del  segreto  professionale.  Saranno  comminate sanzioni per il solo
fatto  della  omessa  o irregolare tenuta delle scritture contabili e
sara'  vietato  al  contribuente  di provare circostanze omesse nella
contabilita'  o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece
la   contabilita'   sia  stata  regolarmente  tenuta,  la  prova  per
presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attivita'
non  dichiarate  o  dell'inesistenza  di passivita' dichiarate dovra'
avere  i  requisiti  indicati  dal primo comma dell'articolo 2729 del
codice civile, fermo restando l'obbligo della denunzia in sede penale
se  ricorrono  gli  estremi  della  frode  fiscale. Saranno stabilite
esattamente  le  scritture  contabili  obbligatorie  delle societa' e
delle  imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili
e  di  schemi  di  bilancio,  nonche'  le scritture occorrenti per la
contabilita' semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti
e professioni;
    5)  l'estensione  del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo
di  rivalsa,  in  acconto  delle imposte sui redditi. La misura della
ritenuta sara' adeguata, ove possibile, alla situazione personale del
soggetto,  anche  ai  fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione
annuale.  Per  i  redditi  indicati  al  numero  3)  dell'articolo 9,
corrisposti  a  soggetti  diversi  dalle persone fisiche, la ritenuta
sara'  applicata,  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche  e  dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse
ipotesi  e  con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta
stabilita  per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti
a  soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche
e  dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sara' invece applicata
a  titolo  di  imposta. Potranno essere previste particolari ritenute
per i redditi corrisposti a non residenti;
    6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi
mediante  ruoli,  con  particolare  riguardo alla semplificazione del
procedimento  e  alla  determinazione  della  sfera  di  applicazione
facendo   in   modo   che   la   riscossione   del  tributo  relativo
all'imponibile  dichiarato  per  ciascun  anno  od  esercizio avvenga
nell'anno  od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o
parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;
    7)  il  perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della
sfera   di  applicazione  del  sistema  di  versamento  dei  tributi,
assicurandone  l'osservanza,  per  quelli  ritenuti  alla  fonte, con
sanzioni  anche  detentive,  non  superiori nel massimo a tre anni di
reclusione.  Potra'  provvedersi  alla  perequazione  fra  i  diversi
sistemi  di  riscossione  mediante  l'applicazione  di  abbuoni  o di
interessi;
    8)  l'esclusione  della  riscossione  e  del rimborso dei tributi
quando  gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori
a determinati limiti di economicita';
    9)  l'unificazione,  ove possibile, dei termini di prescrizione e
di  decadenza  relativi  all'accertamento e alla riscossione dei vari
tributi;
    10)  l'incorporazione  degli  aggi  di riscossione nelle aliquote
stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;
    11)  il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative
e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di
reclusione  per  i  fatti piu' gravi, e la migliore commisurazione di
esse  all'effettiva  entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni,
con   particolare   riguardo   alle   violazioni  degli  obblighi  di
comunicazione  all'amministrazione  finanziaria  di  dati  e  notizie
aventi  rilievo  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi altrui. Si
terra'  adeguato  conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le
circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle
leggi  sulle  imposte  dirette  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
    12)  la  comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di
sanzioni  indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli
appalti  pubblici,  delle  licenze, delle concessioni amministrative,
delle  abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata
a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei
rapporti    con    l'amministrazione    finanziaria,   tassativamente
determinate   nel   contenuto  e  nei  presupposti.  Le  cassette  di
sicurezza,  in  caso  di  morte  del  concessionario  o  di  uno  dei
concessionari,   saranno  aperte  alla  presenza  di  un  funzionario
dell'amministrazione  finanziaria  e  sara'  redatto l'inventario dei
titoli e dei valori in esse contenuti;
    13)  l'abolizione  delle deroghe al principio della nominativita'
obbligatoria  dei  titoli  azionari previste nelle leggi di regioni a
statuto speciale;
    14)  la  revisione  della composizione, del funzionamento e delle
competenze  funzionali  e  territoriali  delle commissioni tributarie
anche  al fine di assicurare la autonomia e l'indipendenza, e in modo
da  garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che
l'azione giudiziaria possa essere esperita avanti le corti d'appello,
con  esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione,
dopo  che  sia  decorso  il  termine  per il ricorso alla commissione
centrale,  proponibile  quest'ultimo  in  via  alternativa e per soli
motivi di legittimita';
    15)  la  designazione  da  parte degli enti locali di una congrua
rappresentanza,   non   superiore   in  ogni  caso  alla  meta'  dei,
componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;
    16)  l'attribuzione  ai  contribuenti  di  un  numero  di  codice
fiscale;  la  previsione  con  decorrenza da fissarsi con decreto del
Ministro  per  le  finanze  non oltre tre anni dall'entrata in vigore
della  presente  legge, dell'obbligo della indicazione del numero del
codice  fiscale  dei  soggetti menzionati in atti dai quali risultino
fatti  o  rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva dei
medesimi,  stabilendosi  in  caso  di  omissione,  per  gli  atti  da
presentarsi   ad  uffici  della  pubblica  amministrazione,  la  loro
irricevibilita'  e  la  loro  inefficacia  per  gli atti emessi dalla
pubblica amministrazione.
  Potranno  inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli
istituti   della  riscossione  e  delle  circoscrizioni  esattoriali,
salvaguardando  comunque la stabilita' del posto di lavoro, nonche' i
diritti   economici,   normativi   e   previdenziali  dei  lavoratori
esattoriali.