Art. 10. Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi. Dovranno in particolare essere stabiliti: 1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacita' contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi; 2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarieta' e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti; 3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sara' destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facolta' di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di una apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per meta' da rappresentanti dell'ufficio stesso e per meta' da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinera', entro il termine perentorio di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procedera' alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche. I comuni potranno altresi' segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori; 4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilita' e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sara' vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilita' o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilita' sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attivita' non dichiarate o dell'inesistenza di passivita' dichiarate dovra' avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denunzia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle societa' e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonche' le scritture occorrenti per la contabilita' semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni; 5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sara' adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3) dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sara' applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sara' invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti; 6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli; 7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive, non superiori nel massimo a tre anni di reclusione. Potra' provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi; 8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicita'; 9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi; 10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli; 11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti piu' gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui. Si terra' adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; 12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sara' redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti; 13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale; 14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare la autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere esperita avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimita'; 15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla meta' dei, componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado; 16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione con decorrenza da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilita' e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione. Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilita' del posto di lavoro, nonche' i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali.