Art. 11. 
 
  Le disposizioni relative  all'amministrazione  finanziaria  saranno
intese ad adeguarne l'ordinamento e il  funzionamento  alle  esigenze
delle indicate riforme  del  sistema  tributario,  a  perfezionare  i
servizi di  rilevazione  della  materia  imponibile  e  a  migliorare
l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e
alla riscossione. 
  Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare: 
    1)   l'organizzazione    dell'amministrazione    centrale,    con
l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e  agli
uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo
i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive  modificazioni.  Il  numero
delle direzioni generali non potra' essere aumentato; 
    2)  la  revisione  delle  circoscrizioni   territoriali   ed   il
riordinamento   degli   uffici   periferici   secondo   criteri    di
funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo  anche
la soppressione degli uffici non necessari; 
    3) il riordinamento delle  carriere  e  la  revisione  dei  ruoli
organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18  marzo  1968,  n.
249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei
servizi, con la eventuale fusione o soppressione  di  carriere  e  di
ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni; 
    4) l'ampliamento dei ruoli organici del  personale  degli  uffici
direttamente  interessati  alla  riforma,  anche   in   deroga   alle
disposizioni  della  legge  18  marzo  1968,  n.  249,  e  successive
modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti
e delle nuove procedure, nonche' per  una  loro  migliore  efficienza
operativa; 
    5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con
la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi
speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione
dei medesimi; 
    6)  la  semplificazione  e  lo   snellimento   dei   procedimenti
amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili
e  duplicazioni  di  incombenze   e   di   assicurare   la   maggiore
tempestivita'  ed  efficienza  della   azione   amministrativa,   con
particolare riguardo ai  servizi  e  alle  attribuzioni  relativi  al
versamento diretto dei tributi; 
    7) il decentramento amministrativo secondo i principi  e  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge  18  marzo  1968,  n.
249, e successive modificazioni, con particolare riguardo  agli  atti
attribuiti alla competenza degli organi periferici; 
    8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze,  relativi
alla applicazione dei  nuovi  tributi,  con  particolare  riguardo  a
quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto; 
    9)   l'ammodernamento   delle   attrezzature   d'ufficio   e   la
meccanizzazione dei servizi; 
    10)  il  riordinamento  dei   servizi   centrali   e   periferici
dell'anagrafe tributaria, con  particolare  riguardo  ai  compiti  di
raccolta e di elaborazione  su  piano  nazionale  dei  dati  e  delle
notizie direttamente  o  indirettamente  indicativi  della  capacita'
contributiva dei  singoli  soggetti  e  di  smistamento  agli  uffici
preposti all'accertamento e al controllo; 
    11)  la  determinazione  degli  obblighi  di  segnalazione  e  di
comunicazione dei dati e delle  notizie  occorrenti  per  il  miglior
funzionamento dell'anagrafe tributaria; 
    12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale,  con
particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e
alla disciplina delle iscrizioni e delle volture; 
    13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo  che  siano
esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne
la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione
delle violazioni tributarie; 
    14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze  con  il
compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su  questioni
generali o comuni a diversi  settori  e  di  eseguire  lo  studio  di
questioni particolari con formulazione di proposte.