Art. 11. Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione. Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare: 1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potra' essere aumentato; 2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari; 3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni; 4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonche' per una loro migliore efficienza operativa; 5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi; 6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestivita' ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi; 7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici; 8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto; 9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi; 10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacita' contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo; 11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria; 12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture; 13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie; 14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.