Art. 12.

  Entro  quattro  anni  dall'entrata  in  vigore della presente legge
sara'  stabilita,  con  legge  ordinaria, la disciplina delle entrate
tributarie  delle  province  e dei comuni, diverse da quelle previste
nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e
alle  funzioni  e  ai  compiti che con nuovo ordinamento risulteranno
assegnati,  per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a
tributi  erariali  da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai
comuni,   alle  camere  di  commercio  e  alle  aziende  autonome  di
soggiorno;  cura  o  turismo  saranno istituiti con la predetta legge
ordinaria  appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura
dell'Amministrazione  finanziaria,  ripartite  periodicamente fra gli
enti interessati al riparto.
  In  attuazione  della  presente  legge saranno emanate disposizioni
informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:
    1)   l'istituzione   e  la  gestione  diretta  in  economia,  ove
possibile,  da  parte  dei  comuni  di  una  imposta  comunale  sulla
pubblicita',  sostitutiva  della  tassa  sulle insegne e dell'imposta
comunale  sulla  pubblicita' affine; seguendo i criteri della legge 5
luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni
anche  al  fine  di  estenderne  l'ambito  di applicazione all'intero
territorio  comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi
i  locali  di  somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al
dettaglio,  e  contemporanea  revisione  delle  norme  riguardanti  i
diritti sulle pubbliche affissioni;
    2)  l'attribuzione  agli  enti che attualmente ricevono per legge
contributi  a  carico dei comuni, delle province e delle regioni, con
riferimento  ai  tributi  soppressi,  di  una  erogazione commisurata
inizialmente  sulla  media  del  biennio  precedente,  con riserva di
fissare  un  nuovo  indice  proporzionale  che  garantisca  agli enti
suddetti   di  partecipare  allo  sviluppo  delle  entrate  comunali,
provinciali  e  regionali  nello  spirito  delle leggi istitutive dei
contributi stessi;
    3)  il  coordinamento  della  disciplina delle entrate tributarie
delle   regioni   Sardegna,  Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia,
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nel  rispetto  dei  principi e delle procedure stabiliti dai relativi
statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante
l'emanazione,  d'intesa  con  le  regioni e province stesse, di norme
ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di
attuazione   in   materia  finanziaria,  determinando  i  tributi  di
competenza  dello  Stato  il  cui gettito, per intero o per quote, va
devoluto  in  relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente
attribuiti;  b)  per  assicurare  agli enti autonomi suddetti entrate
complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al
gettito  dei  tributi  aboliti, modificati o diversamente attribuiti,
tenuto  anche  conto  dell'incremento derivante dall'applicazione del
disposto del successivo articolo 14;
    4)  la determinazione delle norme relative al coordinamento della
disciplina  delle entrate tributarie della regione siciliana da parte
della  commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano.
Il  Consiglio  dei  Ministri,  con  l'intervento del presidente della
regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano,
deliberera' il testo definitivo e lo sottoporra' per la promulgazione
al   Presidente   della  Repubblica  con  distinto  apposito  decreto
legislativo;
    5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto
ordinario,  coordinata  con  la regolamentazione delle funzioni e con
l'ordinamento  finanziario  delle  regioni stesse ed imperniata sulla
attribuzione  diretta  e  indiretta  di tributi e di quote di tributi
istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;
    6)  la delegabilita' a favore degli istituti mutuanti del gettito
dei   tributi  e  delle  compartecipazioni  a  tributi,  nonche'  dei
contributi   permanenti  a  copertura  delle  spese  per  servizi  di
pertinenza dello Stato;
    7)  l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per
i tributi di cui agli, articoli 3, 4 e 6, a favore dello Stato, delle
regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  dei  cespiti  relativi ad
immobili di loro proprieta'; sempreche' tali immobili siano destinati
ad usi o servizi di pubblico interesse.