Art. 13.

  In  conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge
e  contestualmente  all'abolizione delle imposte di consumo, verranno
emanate  norme  intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro,
in   base   alla   posizione  giuridica,  economica  e  previdenziale
acquisita, da ciascuna unita' lavorativa, del personale delle imposte
di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza
di  cui  al  regio  decreto  20  ottobre  1939, n. 1863, e successive
modificazioni,  sia  di  quello  dipendente dai comuni, nel numero in
servizio  al  1  gennaio  1970,  nonche' il trattamento previdenziale
acquisito  nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato
a   riposo   anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
provvedimenti delegati.
  Nell'interesse   del   servizio   potranno   prevedersi   eventuali
disposizioni per l'esodo volontario del personale.
  Le   norme   delegate   dovranno   prevedere   la   facolta'  della
amministrazione  comunale  di  mantenere  in  servizio, a domanda, il
personale dipendente delle imposte di consumo.