Art. 14.

  Nei  primi  quattro  anni  di applicazione della riforma tributaria
saranno  attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle
province  somme  d'importo  pari,  per il primo biennio, alle entrate
riscosse  nell'anno  1971;  per  il  secondo  biennio,  alle  entrate
riscosse nello anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta
per cento, per i seguenti tributi e contributi:
    1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b)
sovrimposte  sul  reddito  dei  terreni  e dei fabbricati; c) imposta
sulle  industrie,  sui commerci, le arti e le professioni; d) imposta
di  patente;  e)  contributo  per  la  manutenzione  delle  opere  di
fognatura;   f)   imposta   sull'incremento   di  valore  delle  aree
fabbricabili; g) contributo di miglioria;
    2)  per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei
fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni.
  I  comuni  e  le  province  continueranno  a percepire ogni entrata
afferente gli esercizi fino al 31 dicembre 1971.
  A  favore  dei  comuni e delle province saranno inoltre attribuite,
per  lo  stesso  periodo  di tempo previsto dal primo comma, somme di
importo   pari  a  quelle  riscosse  od  attribuite  nell'anno  1971,
maggiorate  annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e
compartecipazioni a tributi erariali:
    1)  per  i comuni: a) imposte comunali di consumo, al netto delle
spese  di  gestione  valutate  nella  misura  del  15  per  cento; b)
compartecipazione  al  provento  dell'imposta  generale sull'entrata,
compresa  quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo
17,  primo  comma,  della  legge  16  settembre  1960,  n.  1014;  c)
compartecipazione   al   provento  dell'imposta  di  fabbricazione  e
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sulla benzina, nell'importo
pari  a  quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre
1966,  n.  913,  convertito  nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e
successive  variazioni;  d) compartecipazione al provento dei diritti
erariali  sui  pubblici  spettacoli; e) compartecipazione al provento
dell'imposta  unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici;
f) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica
dovuta dall'Enel; g) diritto speciale sulle acque da tavola;
    2)   per   le   province,   compartecipazione   al  provento:  a)
dell'imposta  generale  sull'entrata;  b)  delle  tasse  erariali  di
circolazione;  c)  dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira
di  tributo,  istituita  con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n.
2145.
  In  deroga  alle  disposizioni previste al numero 3) del precedente
articolo  12,  l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti
indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei
nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo
nell'anno  1971  maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto
all'anno  precedente,  ove le quote dei tributi devoluti siano fisse;
ove  tali  quote  siano  invece  variabili,  la  maggiorazione  sara'
determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate.
  All'entrata  in vigore delle norme di modificazione ed integrazione
dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni
del  presente  articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12
saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei
tributi  previsti  dalla  modifica statutaria, rispettivamente per la
regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Per  il  periodo  indicato  nel  primo  comma del presente articolo
saranno  attribuite  dall'Amministrazione  finanziaria alle camere di
commercio  e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme
di  importo  pari,  per il primo biennio, alle entrate riscosse per i
tributi  soppressi  di  rispettiva  competenza nell'anno 1969; per il
secondo  biennio  somme  pari  alle stesse entrate riscosse nell'anno
1971 maggiorate annualmente del cinque per cento.
  Per  il  periodo  indicato  nel  primo  comma  l'imposta  di cui al
precedente  articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati
al  numero  3)  dell'articolo  12,  delle province, dei comuni, delle
camere  di  commercio  e  delle aziende autonome di soggiorno, cura o
turismo  sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito,
nonche'  le  quote  di  compartecipazione  a tributi erariali gia' di
spettanza  degli  enti  locali, affluiranno integralmente al bilancio
dello Stato.
  Le  intendenze  di  finanza  provvederanno a disporre mensilmente a
favore  degli  enti  di  cui  al  numero  3)  dell'articolo 12, delle
province,  dei  comuni,  delle  camere  di  commercio e delle aziende
autonome  di  soggiorno,  cura  o  turismo,  il pagamento delle somme
dovute,   decurtate   dall'ammontare   dei   tributi,   contributi  e
compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.