Art. 14. Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nello anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, per i seguenti tributi e contributi: 1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; f) imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; g) contributo di miglioria; 2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. I comuni e le province continueranno a percepire ogni entrata afferente gli esercizi fino al 31 dicembre 1971. A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal primo comma, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali: 1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici; f) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel; g) diritto speciale sulle acque da tavola; 2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145. In deroga alle disposizioni previste al numero 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1969; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento. Per il periodo indicato nel primo comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonche' le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato. Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.