Art. 15.

  Il  Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanera'
le  disposizioni  transitorie e di attuazione e quelle necessarie per
il  coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla
presente legge con le altre leggi dello Stato.
  Saranno determinati le condizioni, le modalita' e i limiti in cui i
soggetti,  che  alla  data  di entrata in vigore dei decreti delegati
fruiscono   di   esenzioni,  agevolazioni  o  regimi  sostitutivi  in
relazione  ai  tributi  aboliti, saranno ammessi in via transitoria a
farli  valere  in  sede  di  liquidazione  e  di  pagamento dei nuovi
tributi.
  Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti
stipulati  prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora
si  ritenga  necessaria  una  compensazione  dell'aumentato o ridotto
carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto.
  Per  le  obbligazioni  e  titoli similari, sottoscritti prima della
data  di  entrata in vigore del decreto delegato che disciplinera' la
materia,  sara'  escluso  in  via transitoria fino alla loro scadenza
ogni  maggiore  onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in
confronto  alla  disciplina  vigente  alla  data medesima; i relativi
interessi,  premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
  Le  disposizioni concernenti gli enti e societa' finanziari, di cui
ai  numeri  1)  e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando
non  sara' diversamente stabilito, agli enti e alle societa' iscritti
nell'albo  attualmente  previsto  dagli  articoli 154 e 155 del testo
unico  delle  leggi  sulle  imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
  Fino  a  quando  non saranno emanati i provvedimenti organici sugli
incentivi,  le  esenzioni  e  le agevolazioni ed i regimi sostitutivi
aventi  carattere  agevolativo  previsti da leggi relative ai tributi
soppressi,  che non sara' possibile sostituire, a norma dei numeri 1)
e 6) dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di
buoni  di  imposta,  e sempre quando il loro mantenimento, sentito il
CIPE,  risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti
anzidetti,  saranno  attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
  L'aliquota  dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni
a  statuto  ordinario  sara'  stabilita nella misura dell'1 per cento
fino   a   quando   le  singole  regioni  non  avranno  provveduto  a
determinarla.  Il relativo provento sara' devoluto allo Stato fino al
periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.
  Nei  primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei
decreti  delegati sara' assegnata una somma, stabilita dalla legge di
bilancio,  a  un  fondo  speciale  da  impiegare  per  il  graduale e
proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che
non  siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto
piano  di  risanamento.  Detto  fondo,  istituito presso il Ministero
delle  finanze,  sara'  amministrato  da un comitato composto per non
meno   della   meta'   da   amministratori   locali  designati  dalle
associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.
  Saranno  emanate  le  disposizioni  occorrenti  per provvedere alla
revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei
fabbricati  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Per  i redditi dei
fabbricati,  fino  a  quando  la  revisione non sara' stata compiuta,
continueranno  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui all'articolo 2
della  legge  23  febbraio  1960, n. 131 e successive modificazioni e
integrazioni,  restando  fermo  nell'ipotesi indicata dal primo comma
dello   stesso   articolo,   anche  in  deroga  all'esonero  previsto
dall'articolo  10,  numero  1)  della  presente  legge,  l'obbligo di
dichiarare il reddito effettivo.