Art. 16.

  Nel  primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:
    a)   per   i   soggetti  che  esercitano  le  attivita'  indicate
dall'articolo  2195,  numero 1) del codice civile, l'imposta generale
sull'entrata  e  l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, della
legge  19  giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, afferenti gli
acquisti  e  le  importazioni  di materie prime, di semilavorati e di
componenti,  relativi  all'attivita'  esercitata,  che  in  base alle
fatture  e  alle  bollette doganali risultino effettuati negli ultimi
quattro mesi di applicazione delle imposte stesse;
    b)   per   i   soggetti  che  esercitano  le  attivita'  indicate
dall'articolo  2195,  numero  2) del codice civile, le imposte di cui
alla  lettera  a)  afferenti  gli acquisti e le importazioni di merci
formanti  oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture
e  alle  bollette  doganali risultino effettuate negli ultimi quattro
mesi di applicazione delle imposte stesse;
    c)   per   i   soggetti  che  esercitano  le  attivita'  indicate
dall'articolo  2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera
a)  afferenti  gli  acquisti  e  le  importazioni  di  beni  di nuova
produzione  strumentali  per l'esercizio della loro attivita', ovvero
gli  acquisti  di  beni e servizi impiegati nella costruzione di tali
beni,  che  in  base  alle fatture o alle bollette doganali risultino
effettuati  negli  ultimi  sei  mesi  di  applicazione  delle imposte
stesse.
  La  detrazione  sara' ammessa nei limiti delle quantita' di beni di
ciascun   gruppo  merceologico  che  secondo  l'inventario  risultino
esistenti,   nell'originaria   qualificazione  ovvero  trasformati  o
incorporati   in   semilavorati  o  prodotti  finiti,  alla  data  di
cessazione  dell'applicazione  dell'imposta  generale sull'entrata. I
soggetti  che  chiudono  l'esercizio  a  data  diversa  da  quella di
cessazione   dell'applicazione   dell'imposta  generale  sull'entrata
dovranno redigere apposito inventario alla data medesima e sottoporlo
alla vidimazione entro tre mesi da questa.
  I  contribuenti  dovranno  presentare  all'ufficio  competente, nel
termine  massimo  di  un anno dalla data di applicazione dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  una  dichiarazione  contenente  l'indicazione
dell'ammontare   complessivo   delle   imposte  di  cui  chiedono  la
detrazione,  degli  estremi  della  vidimazione dell'inventario e dei
numeri  da  essi  dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi
dell'articolo 26, secondo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.
  La  detrazione  avra'  luogo nei dodici mesi successivi a quello in
cui  fu  presentata  la  dichiarazione  e avverra' nella misura di un
dodicesimo  per  ciascun  mese,  con riporto al mese successivo della
eventuale  eccedenza  e  con  rimborso al contribuente dell'eventuale
eccedenza  finale  nei  termini  e  secondo  le modalita' che saranno
stabiliti.
  Sara'  ammessa altresi' la detrazione dell'imposta di fabbricazione
sui   filati   delle  varie  fibre  tessili,  naturali,  artificiali,
sintetiche  e  di  vetro,  di cui all'articolo 1, capo II, lettera d)
della  presente  legge,  gia'  assolta  per  i  filati  medesimi ed i
relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta
stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende
trasformatrici.
  Per  la  detrazione  di  detta  imposta  gli  interessati  dovranno
presentare   al   competente   ufficio   tecnico   delle  imposte  di
fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione
della  imposta  medesima, una dichiarazione contenente, distintamente
per tipo l'indicazione della quantita' dei filati e dei tessuti e dei
manufatti esistenti alla data della detta cessazione.
  La  detrazione avra' luogo nei termini e con le modalita' di cui al
precedente quarto comma.