Art. 17. 
 
  Le disposizioni previste dagli articoli  precedenti,  salvo  quanto
stabilito dal numero  3)  dell'articolo  12,  saranno  emanate  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge  con
uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri  per
l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio,  sentito,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  il
parere,  da  richiedere  non  oltre  il   quarantacinquesimo   giorno
precedente detto termine, di una  commissione  composta  da  quindici
senatori e quindici deputati nominati, entro  quindici  giorni  dalla
data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica,  dai  Presidenti  delle  rispettive  Assemblee,  ed
entreranno in vigore il 1 gennaio 1972. 
  Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi  e
criteri direttivi determinati dalla presente legge  e  previo  parere
della  commissione  di  cui  al  comma  precedente,  potranno  essere
emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino
al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11,  fino
alla scadenza del termine di cui al comma seguente. 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre  anni
dall'entrata in vigore delle disposizioni previste  dal  primo  comma
sentito il parere di una commissione parlamentare  composta  da  nove
senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, dai Presidenti  delle  rispettive  Assemblee,
uno o piu' testi unici concernenti le  norme  emanate  in  base  alla
presente legge, nonche' quelle rimaste  in  vigore  per  le  medesime
materie,  apportando  le  modifiche  necessarie   per   il   migliore
coordinamento  delle  diverse  disposizioni  e  per  eliminare   ogni
eventuale contrasto con i principi e i  criteri  direttivi  stabiliti
dalla presente legge. 
  Per  l'impianto  e  la  gestione   degli   uffici   necessari   per
l'applicazione dei tributi istituiti con  la  presente  legge  e  per
l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro
per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire  dal  1  gennaio
1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio  per  gli  anni  dal
1971  al  1975,  contratti  e  convenzioni  relativi  all'acquisto  o
all'affitto di  locali,  macchine  elettrocontabili,  apparecchiature
elettroniche ed altri mezzi  tecnici,  nonche'  per  le  forniture  e
somministrazioni di beni e servizi. 
  In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche
connesse alla prima fase di  applicazione  dei  tributi  istituiti  o
modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per
il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un
comitato tecnico per  l'attuazione  della  riforma  tributaria,  alle
dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari
dell'amministrazione dello Stato e di  enti  pubblici  e  di  persone
estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di  cinquanta
unita'  di  cui  non   piu'   di   venti   estranee   alla   pubblica
amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato,
scelte  tra  esperti  delle   materie   giuridiche,   amministrative,
economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di  contabilita'
aziendale e di  pubbliche  relazioni,  saranno  incaricate,  a  tempo
determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni  da
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro sulla base  di  quelle  correnti  nel  settore
privato. 
  Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte
del  comitato  tecnico,  saranno  corrisposte  adeguate   indennita'.
Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di
aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla
riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea
di aggiornamento professionale per il personale finanziario  che,  in
dipendenza della riforma  sara'  adibito  a  piu'  complessi  compiti
conseguenti alla introduzione  delle  nuove  tecniche  della  riforma
stessa. 
  Il  reclutamento  del  personale  del  Ministero   delle   finanze,
nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli  organici  del  personale
periferico, potra' essere effettuato anche mediante concorsi  indetti
su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi
della permanenza in uffici situati nel territorio della  regione  per
un periodo di dieci anni. 
  Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e  autorizzato   lo
stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello  stato  di
previsione   della   spesa   del   Ministero   delle   finanze,   per
l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i
contribuenti,    nelle    sedi    periferiche    dell'amministrazione
finanziaria,  per  l'azione  di  divulgazione   del   nuovo   sistema
tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi  quinto  e
sesto. 
  Agli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti  che   saranno   emanati
nell'esercizio della delega si fara' fronte con le  maggiori  entrate
derivanti dall'applicazione dei tributi  esistenti  e  di  quelli  di
nuova istituzione in  relazione  all'aumento  del  reddito  nazionale
secondo le previsioni del programma economico nazionale. 
  Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in
deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato  con
esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.