Art. 18.

  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato a disporre, nei due anni
successivi  al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla
base  dei  dati  desunti  dalla  relazione  generale sulla situazione
economica del paese:
    a)  l'aumento  delle  aliquote  delle  imposte  sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche e della imposta locale sui
redditi   con  variazioni  di  aliquota  percentualmente  uguali  per
ciascuna   imposta,   nella   misura  necessaria  in  relazione  alla
diminuzione,  purche'  non  inferiore al cinque per cento, che si sia
eventualmente  verificata  nel rapporto tra il gettito complessivo di
tali  tributi  e  il  reddito  nazionale  rispetto al rapporto tra il
gettito   complessivo   dei   tributi  aboliti,  di  cui  al  capo  I
dell'articolo   1  della  presente  legge,  e  il  reddito  nazionale
dell'ultimo  biennio  anteriore  alla data di entrata in vigore della
presente  legge; in caso di aumento di aliquote si procedera' in modo
da  evitare  aggravio  per i cittadini aventi reddito non superiore a
due milioni;
    b)  la  riduzione  o  l'aumento  delle  aliquote dell'imposta sul
valore  aggiunto  con  variazioni di aliquote percentualmente uguali,
nella  misura  necessaria  in  relazione alla differenza in piu' o in
meno,  purche'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,  che  si  sia
eventualmente  verificata  nel rapporto tra il gettito complessivo di
tale  tributo  e  il  reddito  nazionale  rispetto al rapporto tra il
gettito   complessivo   dei  tributi  aboliti,  di  cui  al  capo  II
dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  modificazioni  delle  aliquote,  di  cui  alle lettere a) e b),
saranno  disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di
legge  ordinaria,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  di  concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze,
per  il tesoro e per il bilancio, sentito il parere della commissione
prevista  dall'articolo  17  e  del Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
  Non si fara' luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione
in  aumento  del  rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera a)
trovi  compensazione  nella  variazione  in  diminuzione del rapporto
relativo al tributo di cui alla lettera b).
  Il  Governo  della  Repubblica,  al  termine  del  primo biennio di
applicazione   dei  nuovi  tributi,  presentera'  al  Parlamento  una
relazione  analitica  sull'andamento  delle entrate tributarie, sugli
spostamenti  del  rapporto  fra  imposte  dirette e imposte indirette
anche  in  relazione  al  gettito  dei  tributi aboliti, sul rapporto
percentuale  con  il reddito nazionale. La relazione dovra' contenere
tutti  gli  elementi  analitici  occorrenti per determinare eventuali
variazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b).
  Con  legge  ordinaria,  da approvarsi contestualmente alla legge di
bilancio,  a  partire  dal  quinto  anno  di applicazione dei tributi
previsti   dalla   presente   legge,  saranno  stabilite  annualmente
eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre
detrazioni   fisse,   al  fine  di  un  graduale  assorbimento  delle
contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario,
di  un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e
di  un  adeguamento  periodico  delle  quote  esenti  e  delle  altre
detrazioni fisse al mutato valore della moneta.