Art. 18. Il Governo della Repubblica e' delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese: a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purche' non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1 della presente legge, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procedera' in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni; b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in piu' o in meno, purche' non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b), saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 17 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Non si fara' luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera a) trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera b). Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presentera' al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovra' contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b). Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta.