Art. 19.

  La  presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO