Art. 2. 
 
  La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  sara'
informata ai seguenti principi e, criteri direttivi: 
    1) carattere personale e progressivo dell'imposta; 
    2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo  netto  delle
persone fisiche comunque conseguito; 
    3) concorso alla formazione del reddito complessivo  di  tutti  i
redditi propri del soggetto, dei  redditi  altrui  dei  quali  ha  la
libera disponibilita' e di quelli  a  lui  imputati  in  ragione  dei
rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi
familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni  annue
complessive. I redditi  conseguiti  da  societa'  semplici,  in  nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  sono   imputati   ai   soci
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; 
    4)  inclusione  nel  computo  del   reddito   complessivo   delle
sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di  imprese
commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito
di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per  le  societa'  in
nome collettivo e  in  accomandita  semplice  si  tiene  conto  delle
sopravvenienze  attive  e  passive  comunque   conseguite   e   delle
plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese  le  plusvalenze
distribuite ai soci prima del realizzo; 
    5)  inclusione  nel  computo  del   reddito   complessivo   delle
plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di  operazioni
effettuate con fini speculativi  su  beni  non  relativi  all'impresa
commerciale; 
    6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e  spese  rilevanti
che incidono sulla situazione personale del soggetto; 
    7) commisurazione dell'imposta per scaglioni di  reddito  con  le
aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A; 
    8) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per
quota esente; 
    9) ulteriore detrazione per  i  lavoratori  dipendenti  e  per  i
lavoratori  soci  delle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,   di
servizio, agricole e di prima trasformazione dei  prodotti  agricoli,
purche'  si   tratti   di   cooperative   nei   cui   statuti   siano
inderogabilmente indicati, e in fatto  osservati,  i  principi  della
mutualita' previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte  nei
registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: a)
di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti  alla  produzione
del reddito di lavoro; b) di lire dodicimila a fronte degli  oneri  e
delle spese di cui  al  numero  6),  con  facolta'  del  soggetto  di
chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura; 
    10) applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del codice civile, il cui reddito non superi  tre  milioni  di  lire,
delle detrazioni previste al numero 9) con facolta' del  soggetto  di
chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura; 
    11) ulteriore detrazione per i pensionati di lire quarantottomila
non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 9); 
    12) adeguamento alla situazione familiare del  soggetto  mediante
detrazione dall'imposta di una somma di  lire  trentaseimila  per  il
coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella  B  per
le altre persone a carico; 
    13) determinazione analitica del reddito complessivo netto  sulla
base dei singoli  redditi  che  lo  compongono,  salvo  ricorso  alla
determinazione sintetica  quando  vi  siano  elementi  presuntivi  di
maggiore  reddito  risultanti  da  fatti  certi.  Norme   particolari
disciplineranno la prova  da  parte  del  contribuente,  in  caso  di
determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti  o  soggetti
ad imposta sostitutiva; 
    14) classificazione di redditi in categorie ai  soli  fini  della
determinazione e dell'accertamento delle  rispettive  componenti  del
reddito complessivo  con  regole  proprie  a  ciascuna  categoria  ed
eventualmente ai fini della riscossione; 
    15) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi
agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di  tariffe  di  estimo
catastale  disciplinate  in  modo  da  assicurarne,  nella  possibile
misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente
determinati,  in   cui   le   possibilita'   di   divergenza   e   le
caratteristiche  economiche  del  reddito  richiedano  l'accertamento
diretto; 
    16)  determinazione  dei  redditi  derivanti  dall'esercizio   di
imprese  commerciali  secondo  criteri  di  adeguamento  del  reddito
imponibile  a  quello  calcolato  secondo  principi   di   competenza
economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e
razionalizzazione dell'apparato produttivo; 
    17) accertamento unitario  dei  redditi  conseguiti  da  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel
territorio dello Stato e da societa'  degli  stessi  tipi  costituite
all'estero  ed  aventi   nel   territorio   dello   Stato   la   sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa  o  comunque
una stabile organizzazione. I redditi di terreni  e  fabbricati  siti
nel territorio dello Stato sono  accertati  unitariamente  anche  nei
confronti delle societa'  estere  senza  stabile  organizzazione  nel
territorio stesso; 
    18) estensione dei  principi  relativi  alla  determinazione  del
reddito in base a scritture contabili a  tutti  i  redditi  derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti  e  di
professioni; di detta determinazione  deve  essere  data  pubblicita'
annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni,
per  quanto   attiene   alla   contabilita'   obbligatoria   e   alla
determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori  e
per gli esercenti arti e professioni; 
    19) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione  con
l'aliquota corrispondente al reddito complessivo  medio  del  biennio
precedente: a)  delle  plusvalenze  conseguite  in  dipendenza  della
liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci  in
dipendenza della imputazione a capitale  di  riserve  costituite  con
utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti
da  rapporto  di  lavoro  subordinato,  delle  indennita'   spettanti
all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, e di altri rapporti
di collaborazione permanente e coordinata;, in caso di mancanza di un
reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima
su tutto il reddito; b) delle  indennita'  spettanti  all'atto  della
cessazione di rapporto di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota
sara' applicata sull'intero ammontare netto, ridotto a tre quinti e a
quattro quinti per le indennita' non  superiori,  rispettivamente,  a
lire sei milioni e a  lire  quaranta  milioni.  Dagli  importi  delle
indennita' verranno dedotte lire cinquantamila per ogni anno preso  a
base per la commisurazione dell'indennita'; 
    20) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione
ai tributi assolti all'estero  per  i  redditi  ivi  prodotti,  nella
misura e secondo i criteri e le modalita'  da  determinare  anche  in
relazione alla reciprocita' di trattamento; 
    21) applicazione dell'imposta anche nei confronti  delle  persone
fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare
dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e
le detrazioni di cui ai numeri 6), 9), lettera b), 11) e 12).  Per  i
redditi derivanti dall'esercizio  di  imprese  commerciali  si  tiene
conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze  attive  e  le
plusvalenze di cui al numero 4). Gli  interessi  corrisposti  ai  non
residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte
con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni  di  cui  ai
numeri 2) e 3) dell'articolo 9; 
    22)  non  computabilita',  ai  fini  dell'imposta,  dei  benefici
previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.