Art. 3. La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato. Saranno fatte salve le diverse pattuizioni degli accordi internazionali aventi per oggetto le norme per evitare la doppia imposizione; 2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, nonche', a condizioni da stabilire in armonia con i principi della tassazione in base al bilancio, delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali concorrono soltanto i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale, i redditi agrari, i redditi di azioni o quote di societa' e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate; 3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 20) dell'articolo 2; 4) aliquota del venticinque per cento; 5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 15) dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 16) dello stesso articolo; 6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore; 7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento per i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali, e per le persone giuridiche ed i soggetti ad esse assimilati, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, escluse le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di societa' e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguita e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attivita'; 9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8), costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato ne' la sede dell'amministrazione ne l'oggetto principale dell'impresa assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonche' le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali ivi esercitate. Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9 e al numero 5) dell'articolo 10; 10) determinazione, per le societa' cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualita' previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da societa' cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialita' dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonche' dei redditi realizzati dalle societa' cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) esenzione dei redditi realizzati da societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuita' dai soci risulti non inferiore al 60 per cento rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non e' inferiore al 40 per cento, l'aliquota di imposta da applicare e' del 50 per cento; c) applicazione a tutte le societa' cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e da leggi speciali complessivamente considerate, ferme restando le detrazioni previste dall'articolo 111 del citato testo unico, maggiorandole, per quanto si riferisce alla lettera b), sino a un massimo del 20 per cento per i salari correnti; d) esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attivita' commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi.