Art. 3.

  La  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1)  applicazione  dell'imposta al reddito complessivo netto delle
persone  giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle
costituite  all'estero  che  hanno  la  sede  dell'amministrazione  o
l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato. Saranno
fatte  salve  le  diverse  pattuizioni  degli  accordi internazionali
aventi per oggetto le norme per evitare la doppia imposizione;
    2)  concorso  alla  formazione del reddito complessivo di tutti i
redditi  del  soggetto, nonche', a condizioni da stabilire in armonia
con   i   principi  della  tassazione  in  base  al  bilancio,  delle
plusvalenze  e  delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte
in   bilancio  e  delle  sopravvenienze  attive  e  passive  comunque
verificatesi.  Nei  confronti delle persone giuridiche, diverse dalle
societa',   che   non   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
l'esercizio  di  attivita'  commerciali concorrono soltanto i redditi
dei  terreni  e  dei  fabbricati,  i  redditi  di capitale, i redditi
agrari, i redditi di azioni o quote di societa' e i redditi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze
conseguite  in  tale  esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate;
    3)  inclusione  dei  redditi  prodotti all'estero nel computo del
reddito   complessivo  e  attribuzione  al  soggetto  di  un  credito
d'imposta  secondo le disposizioni di cui al numero 20) dell'articolo
2;
    4) aliquota del venticinque per cento;
    5)  determinazione  dei  redditi  di  terreni  e fabbricati e dei
redditi   agrari   a   norma   del   numero  15)  dell'articolo  2  e
determinazione  dei  redditi  di  impresa secondo i criteri di cui al
numero 16) dello stesso articolo;
    6)   determinazione   analitica   dell'imponibile  in  base  alle
risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di
terreni  e  fabbricati  e  per  i  redditi agrari, salvo ricorso alla
determinazione  sintetica  quando la determinazione analitica non sia
possibile  per  cause  imputabili  al  soggetto  o per cause di forza
maggiore;
    7)  applicazione  di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili
distribuiti  del  dieci  per  cento degli utili stessi per i soggetti
residenti  e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento
per  i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali, e
per  le  persone  giuridiche ed i soggetti ad esse assimilati, esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
    8)  assimilazione  alle persone giuridiche delle associazioni non
riconosciute  e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive
di  personalita'  giuridica,  escluse  le  societa' semplici, in nome
collettivo   e   in  accomandita  semplice,  assumendo  come  reddito
complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando non hanno
per   oggetto   esclusivo   o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali,  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di terreni e di
fabbricati,  dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi
di  azioni o quote di societa' e dei redditi derivanti dall'eventuale
esercizio di attivita' commerciali, comprese le sopravvenienze attive
conseguita  e  le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni
destinati o comunque relativi a tali attivita';
    9)  applicazione  dell'imposta  anche nei confronti delle persone
giuridiche  e  delle  associazioni ed organizzazioni di cui al numero
8), costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato ne'
la  sede  dell'amministrazione  ne  l'oggetto principale dell'impresa
assumendo   come  reddito  complessivo  l'ammontare  complessivo  dei
redditi  prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti
dall'esercizio  di  imprese  commerciali  si  tiene conto soltanto di
quelli  prodotti  mediante  una stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato,  comprese le sopravvenienze attive e passive nonche' le
plusvalenze  e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi
alle  attivita' commerciali ivi esercitate. Gli interessi corrisposti
ai  non  residenti  saranno,  in ogni caso, tassati mediante ritenuta
alla  fonte  con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni
di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9 e al numero 5) dell'articolo
10;
    10)  determinazione, per le societa' cooperative e loro consorzi,
nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati
i  principi  della mutualita' previsti dalla legge dello Stato, e che
siano  iscritti  nei  registri  prefettizi o nello schedario generale
della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori
principi  e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da
societa'   cooperative  agricole  e  loro  consorzi,  anche  mediante
l'allevamento  del  bestiame,  entro i limiti della potenzialita' dei
fondi  dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei
prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei
fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto
rientranti   nell'esercizio  normale  dell'agricoltura,  nonche'  dei
redditi  realizzati  dalle societa' cooperative della piccola pesca e
loro  consorzi;  b)  esenzione  dei  redditi  realizzati  da societa'
cooperative  di  produzione  e  lavoro  e loro consorzi, quando nelle
cooperative   stesse  l'apporto  dell'opera  personale  prestata  con
carattere  di  continuita'  dai  soci risulti non inferiore al 60 per
cento  rispetto  all'impiego  degli altri fattori produttivi e quando
anche  per  i  soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i
requisiti   fissati,   per   i  soci  delle  cooperative  di  lavoro,
dall'articolo  23  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni e
integrazioni.  Quando  l'apporto dell'opera personale dei soci non e'
inferiore  al 40 per cento, l'aliquota di imposta da applicare e' del
50  per cento; c) applicazione a tutte le societa' cooperative e loro
consorzi,  diversi  da  quelli  indicati alle lettere a) e b), di una
aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore
alle  agevolazioni  ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica   29   gennaio   1958,   n.   645,  e  da  leggi  speciali
complessivamente  considerate,  ferme restando le detrazioni previste
dall'articolo  111  del citato testo unico, maggiorandole, per quanto
si  riferisce alla lettera b), sino a un massimo del 20 per cento per
i  salari correnti; d) esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale
esercizio   di   attivita'   commerciali   svolte   in  occasione  di
manifestazioni  propagandistiche  da  partiti  politici rappresentati
nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento
dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi.