Art. 4.

  La  disciplina  dell'imposta  locale sui redditi sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche
ovunque  residenti,  ai singoli redditi prodotti nel territorio dello
Stato,  esclusi  quelli  di  lavoro  subordinato, determinati ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche ovvero, quando tale
imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per
i  redditi  conseguiti da societa' semplici, in nome collettivo ed in
accomandita semplice, l'imposta e' accertata e riscossa nei confronti
delle societa' stesse;
    2)   applicazione   dell'imposta,  nei  confronti  delle  persone
giuridiche  e  degli  altri  soggetti  di  cui  ai  numeri  1)  e  8)
dell'articolo  3,  al  reddito  complessivo netto determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale
imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei
confronti  dei soggetti di cui al numero 9) dell'articolo 3 l'imposta
e' applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi
prodotti  nel  territorio  dello  Stato  secondo  che  detti soggetti
abbiano  o  non  abbiano  una  stabile  organizzazione nel territorio
stesso.  Dal  reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni,
dei   fabbricati  e  agrari,  per  i  quali  l'imposta  e'  applicata
separatamente  secondo i criteri previsti al numero 15) dell'articolo
2;
    3)  determinazione  dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta
per  cento  da  parte  dei  comuni,  tra l'uno e cinquanta e il due e
cinquanta  per  cento da parte delle province, tra l'uno e il due per
cento  da  parte delle regioni. L'aliquota per le camere di commercio
sara'  fissata,  secondo  le  norme attualmente vigenti, nella misura
compresa  tra  lo  zero  quaranta  e  l'uno  e venti per cento. Nelle
stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sara' applicata
anche  a  favore  delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo
con l'aliquota del mezzo per cento;
    4)  intassabilita'  dei  redditi  derivanti  da partecipazioni in
societa' di cui al numero 1) e nelle societa' ed altri enti di cui al
numero 2);
    5)  deduzione  dai  redditi  agrari,  d'impresa e di lavoro delle
persone  fisiche  di  una  quota pari al cinquanta per cento, in ogni
caso  non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, ne' superiore
a  lire  sette  milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i
redditi  d'impresa  la  deduzione  si  applica  a  condizione  che il
contribuente  presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione
costituisca  la  sua  occupazione  prevalente.  Nei  confronti  delle
societa'  semplici,  in nome collettivo ed in accomandita semplice la
deduzione   e'  calcolata  con  riferimento  alla  quota  di  reddito
spettante   a   ciascuno   dei  soci  che  presti  la  propria  opera
nell'impresa,   sempreche'   tale   prestazione  costituisca  la  sua
occupazione prevalente;
    6)   esenzione  dei  redditi  realizzati  entro  i  limiti  e  le
condizioni   previsti   dalle   lettere   a)  e  b)  del  numero  10)
dell'articolo  3,  dalle  societa'  cooperative  e  loro consorzi ivi
indicati,  ed  applicazione  a  tutte  le societa' cooperative e loro
consorzi,  diversi  da  quelli  predetti,  a  loro  richiesta, di una
aliquota  di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella
lettera  c)  del  numero  10) dell'articola 3, oppure delle deduzioni
previste  dal  precedente  numero 5) per ciascuno dei soci; esenzione
dei redditi di cui al numero 10), lettera d) dell'articolo 3;
    7)  tassazione  alla  fonte  dei  redditi  di capitale, in quanto
possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;
    8)  accertamento  a  cura  dell'amministrazione finanziaria dello
Stato  e  attribuzione  diretta del gettito ai comuni, alle province,
alle  regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel
territorio  dei  quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale
si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il
domicilio fiscale;
    9)  deducibilita'  del  tributo ai fini della imposta sul reddito
delle   persone  fisiche  e  indeducibilita'  dello  stesso  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.