Art. 5. 
 
  La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sara' informata alle
norme comunitarie nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di  atti:
a) cessioni di beni  di  ogni  specie  effettuate  nell'esercizio  di
imprese, eccetto le cessioni  di  crediti,  terreni,  aziende,  quote
sociali e titoli non rappresentativi di  merci,  considerando  ceduti
anche i beni destinati al consumo personale o familiare del  soggetto
e  ad  altre  finalita'  estranee  all'esercizio   dell'impresa;   b)
prestazioni di  servizi  effettuate  nell'esercizio  di  impresa,  ad
eccezione di quelle espressamente esentate per  motivi  di  rilevante
utilita'  culturale  e  sociale,  dei   corrispettivi   dei   servizi
effettuati con macchine agricole nell'interesse di  aziende  agricole
singole od  associate,  delle  locazioni  e  degli  affitti  di  beni
immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati  agli
istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito  e
di finanziamento fatte da aziende ed  istituti  di  credito  soggetti
alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni,  degli
interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle  operazioni  di
finanziamento determinate da esigenze di pubblica  utilita',  nonche'
dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone;  c)  prestazioni
effettuate  nell'esercizio  di  arti  e  mestieri;   d)   prestazioni
effettuate da professionisti nei  confronti  di  soggetti  tenuti  al
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto;  e)  importazioni  da
chiunque effettuate; 
    2) esclusione dall'imposta: a) del prezzo dei beni esportati;  b)
del prezzo delle  navi  e  del  prezzo  degli  aeromobili  statali  o
destinati a servizi di linea ceduti o importati  nonche'  del  prezzo
dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi  alla  costruzione,
all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione
e modificazione di essi; c) dei corrispettivi di servizi  relativi  a
beni in temporanea importazione; d)  dei  corrispettivi  dei  servizi
internazionali  o  connessi  all'esportazione   da   determinare   in
relazione alle esigenze degli scambi  internazionali.  Potra'  essere
prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti,  la  sospensione
del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione  di
beni e servizi relativi  alla  produzione  dei  beni  e  dei  servizi
esclusi dall'imposta; 
    3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per  i
beni di prima necessita' e per i  prodotti  agricoli  ed  ittici,  da
elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni  e
servizi determinati in relazione alla natura  dei  bisogni  cui  sono
destinati e tenendo conto della  incidenza  dei  tributi  aboliti  ai
sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per  beni  di
prima necessita' si intendono i generi alimentari di comune  consumo,
l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico,  i  prodotti
farmaceutici ed i saponi comuni; 
    4) aliquota del sei per cento per i  libri,  compresi  quelli  di
antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i
giornali  quotidiani;  i  periodici  aventi  carattere   politico   o
sindacale o colturale o religioso o sportivo; i  corrispettivi  delle
prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; 
i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi
telefonici  per  uso  familiare;   le   prestazioni   delle   aziende
alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli  clienti  alloggiati;
le  cessioni  di  materiali  e  prodotti  dell'industria  lapidea  in
qualsiasi  forma  o  grado   di   lavorazione;   le   apparecchiature
scientifiche la cui esclusiva destinazione  alla  ricerca  sia  stata
accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari; 
    5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo
oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati
e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo  nell'imponibile
determinate spese ed oneri; 
    6)  detrazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  assolta  dal
soggetto o a lui addebitata  in  dipendenza  di  atti  relativi  alla
produzione e al commercio di beni e  di  servizi  imponibili  con  le
eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi  di  esclusione
previsti al numero 2),  sara'  consentito  il  recupero  dell'imposta
afferente la produzione e il commercio dei  beni  e  servizi  esclusi
dall'imposta; 
    7) obbligo del contribuente di indicare  distintamente  l'imposta
nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene
o dell'utilizzatore del servizio; 
    8)  dichiarazione  e  versamento  mensili  della  differenza  tra
l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per  i  beni
ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero
6), con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo
e rimborso al  contribuente,  nel  termine  e  secondo  modalita'  da
stabilire, delle eccedenze non compensate; 
    9) regolamentazione della contabilita',  della  documentazione  e
delle dichiarazioni o comunicazioni alla amministrazione  finanziaria
necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire,  in
quanto  possibile,  l'unificazione  degli  obblighi  dei  soggetti  e
l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti; 
    10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i
rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto; 
    11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato  ad
anno, non superiore a cinque milioni di  lire,  nonche'  abbattimenti
decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con  volume  d'affari,
ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni.  Semplificazione  delle
modalita' di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con
volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni; 
    12) facolta', per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di
optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in  base
a regime semplificato; 
    13) determinazione, a condizioni ed entro  limiti  da  stabilire,
per  le  cessioni  dei  prodotti  agricoli  ed  ittici  da   elencare
tassativamente, effettuate  da  produttori  singoli  o  associati  in
cooperative,   di   un   regime   speciale   imperniato:   a)   sulla
intassabilita' delle cessioni  a  consumatori  finali  sul  luogo  di
produzione o ambulantemente; b) sulla  forfettizzazione  dell'imposta
incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da
parte dell'acquirente, quando acquista da piccoli pescatori e piccoli
produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.