Art. 6. La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito. L'imposta non si applica nel caso in cui la proprieta' venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia direttocoltivatrice; 2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprieta' di societa' che svolgono in modo esclusivo o prevalente attivita' di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo trovera' applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione; esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualita' previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare; 3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1) alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2) alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sara' determinata con riferimento al valore corrente di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta gia' prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246; 4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1) sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione di quelli determinati ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, che dovranno essere accertati sulla base dei valori correnti all'epoca dell'acquisto, ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2) sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio;. 5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del quattro per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso; 6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento; 7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato; 8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili; 9) indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilita' del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi; 10) esclusione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili di proprieta' delle societa' di cui al numero 2), quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: a) delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; b) delle attivita' culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; c) dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso; d) delle attivita' sindacali svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'esclusione e' subordinata alla condizione che, alla data del compimento del decennio di ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere duri almeno da otto anni.