Art. 6. 
 
  La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) applicazione dell'imposta  agli  incrementi  di  valore  degli
immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso  o
trasmessi a titolo gratuito. L'imposta non si applica nel caso in cui
la proprieta' venga trasferita per  successione  nell'ambito  di  una
famiglia direttocoltivatrice; 
    2) applicazione dell'imposta  agli  incrementi  di  valore  degli
immobili di proprieta' di societa' che svolgono in modo  esclusivo  o
prevalente attivita'  di  gestione  di  immobili  al  compimento  del
decennio dalla data di acquisto dell'immobile e  di  ogni  successivo
decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il  tributo  trovera'
applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a  quello  della
sua istituzione; esclusione da tali  disposizioni  delle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e  loro  consorzi,  a  condizione  che
negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i
principi della mutualita' previsti dalla legge e che siano costituiti
esclusivamente tra soci, aventi  requisiti  necessari  per  diventare
assegnatari degli alloggi popolari  a  norma  delle  disposizioni  in
materia di edilizia economica e popolare; 
    3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al  numero
1)  alla  differenza  tra  il  valore  degli   immobili   alla   data
dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e  il  valore
di essi alla data dell'acquisto per atto tra  vivi  o  per  causa  di
morte,  aumentato  delle  spese  di  acquisto,   di   costruzione   e
incrementative,  e  per  gli  immobili  di  cui  al  numero  2)  alla
differenza tra il valore degli  immobili  stessi  al  compimento  del
decennio e il valore di essi alla data  dell'acquisto  per  atto  tra
vivi o  per  causa  di  morte  o  assunto  a  base  della  precedente
tassazione,  aumentato  delle  spese  di  acquisto,   costruzione   e
incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un  decennio  prima
della istituzione dell'imposta la differenza  sara'  determinata  con
riferimento al valore corrente di  essi  nel  decimo  anno  anteriore
ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con  la
deliberazione istitutiva dell'imposta gia'  prevista  dalla  legge  5
marzo 1963, n. 246; 
    4) determinazione della differenza imponibile, per  gli  immobili
di cui  al  numero  1)  sulla  base  dei  valori  accertati  ai  fini
dell'imposta  di  registro  o  dell'imposta   sulle   successioni   e
donazioni, con esclusione di quelli determinati ai sensi delle  leggi
20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio  1959,  n.  355,  che  dovranno
essere  accertati  sulla   base   dei   valori   correnti   all'epoca
dell'acquisto, ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati  alla
imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui  al  numero  2)
sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio;. 
    5) detrazione dall'incremento di valore di una somma  determinata
in ragione del quattro per cento del valore di riferimento  per  ogni
anno di formazione dell'incremento stesso; 
    6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni
tra un minimo dal tre  al  cinque  per  cento  per  lo  scaglione  di
incremento  corrispondente  al  dieci  per  cento   del   valore   di
riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento  per  lo
scaglione eccedente il duecento per cento; 
    7) accertamento a  cura  dell'amministrazione  finanziaria  dello
Stato; 
    8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si
trovano gli immobili; 
    9) indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul  reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilita'  del
tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito  delle
persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
alla imposta locale sui redditi; 
    10) esclusione dall'imposta  degli  incrementi  di  valore  degli
immobili di proprieta' delle societa' di cui  al  numero  2),  quando
siano dati in locazione e destinati totalmente allo  svolgimento:  a)
delle attivita' politiche dei partiti rappresentati  nelle  assemblee
nazionali o regionali;  b)  delle  attivita'  culturali,  ricreative,
sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute; c) dei fini istituzionali delle societa'  di
mutuo soccorso; d) delle attivita' sindacali svolte dai sindacati dei
lavoratori,  dipendenti  ed  autonomi  rappresentati  nel   Consiglio
nazionale dell'economia e del  lavoro.  L'esclusione  e'  subordinata
alla condizione  che,  alla  data  del  compimento  del  decennio  di
ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere
duri almeno da otto anni.