Art. 7.

  La  disciplina  delle imposte di registro e di bollo, delle imposte
ipotecarie,   dei  tributi  catastali,  delle  tasse  di  concessioni
governative  e  dei  diritti  erariali  sui pubblici spettacoli sara'
riveduta  secondo  criteri  di  coordinamento con le riforme previste
dagli  articoli  precedenti  e  di  semplificazione  dei  sistemi  di
determinazione  dell'imponibile  e di applicazione dei tributi. Sara'
inoltre  adeguata  alla  direttiva  del  Consiglio dei Ministri delle
Comunita'  europee  17  luglio 1969, concernente le imposte indirette
sulla raccolta dei capitali.
  Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:
    1)  l'applicazione  in  misura  fissa  dell'imposta  di registro,
dell'imposta  ipotecaria  sulle  trascrizioni e dei tributi catastali
sugli  atti  che  prevedono  corrispettivi  soggetti  all'imposta sul
valore  aggiunto  e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione
solo  in  caso  d'uso  sempreche' non si tratti di atti pubblici o di
scritture private autenticate;
    2)  la  revisione  e  la razionale determinazione delle aliquote,
salvo  quanto  disposto  al  numero 1), e la contemporanea abolizione
delle  esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione
di quelle stabilite per le societa' di mutuo soccorso, le cooperative
e  loro  consorzi,  nonche' di quelle previste per i trasferimenti di
terreni  destinati  alla  formazione  od arrotondamento delle imprese
agricole diretto-coltivatrici;
    3)  l'applicazione  in  misura  fissa  dell'imposta di registro e
delle  imposte  ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso
di  immobili  e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e
regioni;
    4)  la  semplificazione  delle  tariffe  e  delle  tabelle  ed il
raggruppamento  degli  atti  e  fatti  imponibili  soggetti  ad onere
tributario   uguale   o   tra  i  quali  non  sussistano  ragioni  di
discriminazione;
    5)  l'esenzione  dall'imposta  di  bollo dei documenti relativi a
rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonche' degli atti
relativi alla riscossione dei tributi;
    6)  la  revisione  dei  diritti erariali sui pubblici spettacoli,
giochi  e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i
corrispettivi  piu' modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta
fino  a  1.300  lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000
lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;
    7)  revisione  delle  imposte  e  tasse  afferenti i procedimenti
civili,  penali  ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere
piu'  spediti  i procedimenti, anche con la possibilita' di eliminare
le  imposte  di  bollo  su  atti e documenti e di sostituirle con una
imposta una tantum; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei
cittadini  di  agire  in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi.