Art. 8.

  Il  regime  tributario  delle  successioni  e delle donazioni sara'
riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1)  applicazione  dell'imposta sulle successioni e donazioni alle
eredita', alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o
ad  altre liberalita' per atto tra vivi, computando nei confronti dei
residenti   nel   territorio  dello  Stato  anche  i  beni  esistenti
all'estero;
    2)  commisurazione  dell'imposta  al valore netto con le aliquote
crescenti  per  scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata
tabella  C,  previa  deduzione  delle  quote  esenti risultanti dalla
tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per
il  coniuge  si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale
dell'asse  ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno
tanto  le  aliquote  sul  valore globale quanto quelle sulle quote di
eredita',  sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e
discendenti  in  linea  retta  saranno  compresi  i  genitori e figli
naturali  e  rispettivi  ascendenti e discendenti in linea retta, gli
adottanti  e  gli  adottati,  gli  affilianti  e  gli  affiliati.  La
parentela  naturale,  quando  il  figlio  non sia stato legittimato o
riconosciuto   legalmente,   dovra'   risultare   nei  modi  indicati
dall'articolo  279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19
gennaio 1942, n. 23;
    3)  cumulabilita',  ai  fini  della determinazione dell'aliquota,
delle  donazioni  e  altre  liberalita',  precedentemente  fatte  dal
medesimo  dante  causa,  rapportate  al  valore corrente alla data di
apertura della successione;
    4)  irrilevanza,  ai  fini  della  determinazione dell'imponibile
nelle  successioni  ereditarie,  delle  alienazioni  di  beni e delle
accensioni  di  passivita'  poste  in essere negli ultimi sei mesi di
vita   del   dante   causa,  se  non  sia  fornita  la  prova  valida
dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in
essere  in  precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia
dimostrata la simulazione;
    5)  detrazione  dall'imposta di una parte determinata in funzione
del  tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che
abbiano  gravato  su  beni compresi nella successione in occasione di
altre successioni o liberalita' nel quinquennio precedente;
    6)   detrazione,   dall'imposta  imputabile  a  singoli  immobili
compresi  nella  successione o nella liberalita', dell'imposta dovuta
sull'incremento  di valore degli immobili stessi, in dipendenza della
medesima successione o liberalita', ai sensi dell'art. 6;
    7)  attribuzione  al soggetto, secondo criteri e con modalita' da
determinare  anche  in relazione alla reciprocita' di trattamento, di
un  credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per
i  beni  ivi  esistenti,  in  dipendenza della medesima successione o
liberalita';
    8)  ripetibilita'  dell'imposta  per  eventi successivi alla data
della successione o della liberalita' che importino con effetto dalla
data  stessa  la  perdita  totale  o  parziale di beni compresi nella
successione o nella liberalita';
    9)  indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;
    10)  esenzione  da  ogni  imposta sulle successioni e donazioni o
altre  liberalita'  per  atto  tra  vivi  a favore dello Stato, delle
regioni,  province  e  comuni.  Ove  detti  trasferimenti  concernano
immobili  non  saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo
6.