Art. 8. Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sara' riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredita', alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o ad altre liberalita' per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero; 2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno tanto le aliquote sul valore globale quanto quelle sulle quote di eredita', sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e discendenti in linea retta saranno compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, dovra' risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23; 3) cumulabilita', ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalita', precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione; 4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passivita' poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in essere in precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione; 5) detrazione dall'imposta di una parte determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalita' nel quinquennio precedente; 6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalita', dell'imposta dovuta sull'incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalita', ai sensi dell'art. 6; 7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalita' da determinare anche in relazione alla reciprocita' di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalita'; 8) ripetibilita' dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalita' che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalita'; 9) indeducibilita' del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche; 10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalita' per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6.