Art. 2.

  L'importo  delle  somme da attribuire ai comuni e alle province, ai
sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n.
825,  sara'  commisurato  alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma
rimanendo,  per  il  secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo
stesso comma.
  Il  termine  del  31  dicembre 1971, previsto dal secondo comma del
medesimo articolo 14, e' prorogato di un anno.
  Per   il  secondo  semestre  dell'anno  1972,  ferme  rimanendo  le
maggiorazioni previste:
    a)  l'importo  delle  somme  da  attribuire  ai  comuni  ed  alle
province,  ai  sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata
legge,  sara'  commisurato  alle  somme riscosse nel secondo semestre
dell'anno 1971 e alla meta' di quelle attribuite nell'anno 1971;
    b)  l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma
dell'articolo  14,  agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della
stessa   legge,  sara'  commisurato,  limitatamente  ai  tributi  che
rimarranno aboliti con decorrenza dal 1 luglio 1972, alla meta' delle
somme  devolute  nell'anno  1971,  ove  le quote dei tributi devoluti
siano fisse.
  L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio e alle
aziende  autonome  di  soggiorno,  cura o turismo, ai sensi del sesto
comma del citato articolo 14, sara' commisurato alle entrate riscosse
per  i  tributi  soppressi  di  rispettiva competenza nell'anno 1972,
ferma  rimanendo,  per  il secondo biennio, la maggiorazione prevista
dallo stesso comma.
  Il periodo indicato nell'articolo 14 per le attribuzioni di somme a
favore  degli enti previsti nell'articolo stesso andra' a scadere col
31 dicembre 1976.
  Per  l'applicazione  delle  imposte  comunali di consumo fino al 30
giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed
i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
  I  contratti  di  appalto  e  di gestione per conto del servizio di
riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore
al  30  giugno  1972,  sono prorogati, alle stesse condizioni in essi
previste, a detta data.
  Indipendentemente  dalle revisioni di legge, i contratti di appalto
a  canone  fisso  e  quelli  stipulati  con  consorzi  di  esercenti,
prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati,
soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato,
sulla  base  delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla
proroga.