Art. 3. L'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, e' modificato come segue: I. - Nel primo comma, lettera a), le parole: "negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: "a partire dal 1 settembre 1971, nei limiti del venticinque per cento del relativo ammontare"; II. - Nel primo comma, lettera b), le parole: "negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: "a partire dal 1 settembre 1971, nei limiti del dieci o del cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso"; III. - Nel primo comma, lettera c), le parole "negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: "a partire dal 1 luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 30 giugno 1972"; IV. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi, prevista, sara' ammessa, per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che, da apposito inventario redatto dal contribuente alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, risultino esistenti nell'originaria qualificazione, ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti; l'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data"; V. - Nel terzo comma, dopo le parole: "vidimazione dell'inventario" sono aggiunte le seguenti: "nell'ipotesi di cui al secondo comma".