Art. 3.

  L'articolo  16  della  legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma
tributaria, e' modificato come segue:
    I.  -  Nel  primo  comma,  lettera  a),  le parole: "negli ultimi
quattro  mesi  di  applicazione delle imposte stesse" sono sostituite
con  le  parole:  "a  partire  dal  1  settembre 1971, nei limiti del
venticinque per cento del relativo ammontare";
    II.  -  Nel  primo  comma,  lettera  b), le parole: "negli ultimi
quattro  mesi  di  applicazione delle imposte stesse" sono sostituite
con  le parole: "a partire dal 1 settembre 1971, nei limiti del dieci
o  del  cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti
di commercio al dettaglio o all'ingrosso";
    III.  -  Nel primo comma, lettera c), le parole "negli ultimi sei
mesi  di  applicazione  delle  imposte stesse" sono sostituite con le
parole:  "a  partire  dal  1  luglio  1971,  nei limiti in cui i beni
strumentali   acquistati,  importati  o  prodotti  risultino  tuttora
posseduti alla data del 30 giugno 1972";
    IV. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere a) e b) la detrazione, in
luogo  di quella ivi, prevista, sara' ammessa, per l'intero ammontare
delle  imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun
gruppo   merceologico   che,   da  apposito  inventario  redatto  dal
contribuente  alla  data di cessazione dell'applicazione dell'imposta
generale    sull'entrata,    risultino    esistenti   nell'originaria
qualificazione,  ovvero  trasformati  o incorporati in semilavorati o
prodotti   finiti;   l'inventario   dovra'   essere  sottoposto  alla
vidimazione nei tre mesi successivi a tale data";
    V.   -   Nel   terzo   comma,   dopo   le   parole:  "vidimazione
dell'inventario"  sono  aggiunte le seguenti: "nell'ipotesi di cui al
secondo comma".